Controlli e rilievi sull'amministrazione
Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Questo Istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.
Questo Istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.
Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 09/04/2014 |
Sottocategoria: Controlli e rilievi sull'amministrazione | Data ultima modifica: 09/04/2014 |
Permalink: Controlli e rilievi sull'amministrazione | Tag: Controlli e rilievi sull'amministrazione |
Inserita da nf | Visualizzazioni: 2775 |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |