Controlli e rilievi sull'amministrazione
Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Questo Istituto NON ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile.
Questo Istituto NON ha recepito rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.
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